Il Codice Etico 2018-11-15T09:37:47+00:00

CODICE ETICO

Il Codice Etico ha lo scopo di ispirare una buona pratica professionale per una corretta ed etica relazione tra Coach e Cpachee,  e per aiutare i Coach a relazionarsi eticamente con altri Coach ed altri professionisti

  1. IL COACHING

1.1. L’Associazione Italiana Coach promuove il Coaching che si caratterizza per:

  1. Propensione alla crescita personale, alle potenzialità dell’individuo e dei gruppi di individui.
  2. Il Coach studio e si aggiorna in modo continuativo, condivide le esperienze con altri Coach e con altri professionisti, il suo percorso formativo non si fermerà mai.
  3. Il Coach si impegna alla propria crescita personale, oltre che a quella degli altri, cercando le potenzialità, sviluppandole e potenziandole.
  4. Il Coaching ha come fine ultimo lo sviluppo e potenziamento delle competenze, il tendere all’eccellenza del Coachee.
  5. Il Coach fornisce il metodo, non fornisce consigli e non propone pratiche scorrette.

2.PRINCIPI GENERALI

2.1. Il coach si focalizza sulle buone prassi che favoriscono la cooperazione, l’apertura, l’informalità e la libertà di espressione.

2.2. Il coach ispira le proprie azioni ai principi di correttezza, lealtà e trasparenza. Tutte le attività svolte in nome dell’Associazione non possono essere finalizzate a vantaggi personali o individuali.

2.3. Elemento decisivo dell’attività del coach è la relazione umana, per questo l’impegno di ogni professionista sarà verso la costruzione di relazioni di collaborazione e rispetto reciproco.

2.4 Il coach è un professionista che fa proprie le fonti e i riferimenti scientifici del coaching e che si impegna allo sviluppo continuo della propria professione, mediante attività di ricerca, continua formazione e partecipazione attiva alle attività dell’associazione.

2.5. Nella sua attività di ricerca il coach dovrà sempre avere il consenso di coloro che sono coinvolti ed altresì dovrà garantire ai soggetti la libertà di ritirare il consenso stesso. Deve comunque essere tutelato il diritto alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.

2.6. Nella propria attività di coach, stimolerà i clienti, gli attuali o potenziali coach all’interesse per i principi etici dell’associazione e alla conoscenza delle competenze distintive del coach dell’Associazione Italiana Coach, anche attraverso il proprio esempio e la propria condotta personale e professionale.

3.RELAZIONI CON IL CLIENTE

3.1. La relazione di Coaching ha il suo fondamento nella richiesta da parte Coachee al Coach e nel rispetto reciproco definito da precisi confini professionali e legali (ex L.4/2013 e ss.). Sono vietate pratiche eticamente scorrette e promozioni ingannevoli. Il Coach riconosce le altre Professioni (Medico, Psicologo, Biologo Nutrizionista) e non si sostituisce a tale figure professionali. Il Coach, consapevole delle differenze personali, religiose e culturali, riconosce la libertà del Coachee di esprimere a pieno il suo diritto di autodeterminarsi e di stabilire gli obiettivi per il proprio sviluppo personale e la propria felicità. A sua volta è libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche: si asterrà anche dal collaborare ad obiettivi il cui conseguimento comporti da parte del Coachee la violazione di norme di Legge.

3.2. Il Coach fornisce al cliente informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni attraverso la stipula di un contratto alla prima sessione di coaching. Coachee e Coach hanno reciproci diritti e doveri, strutturati anche in base al presente codice etico e alla legge 4/2013, è compito del coach esplicitarli.

3.3. La componente economica a carico del cliente deve essere sempre stabilita in modo chiaro nel primo incontro. Ogni modifica al contratto iniziale deve essere concordata con il cliente ottenendo il suo consenso e quello di altre persone eventualmente implicate nel contratto stesso.

3.4. Il Coach avrà cura di mantenere la relazione di Coaching entro limiti di tempo, di obiettivi e di contenuti tali da non creare sovrapposizioni indebite con professioni di altro tipo, anche ai sensi della Legge 4/2013.

3.5. Il Coach e/o il cliente possono proporre l’interruzione del rapporto professionale quando ravvisano l’inefficacia e l’inadeguatezza del percorso di Coaching.

3.6. Qualora Coach e cliente dovessero intrattenere relazioni che sono altro dalla relazione di Coaching, il Coach è responsabile perché queste relazioni siano distinguibili, chiare e inequivocabili.

3.7. Le prestazioni professionali a persone minorenni sono subordinate al consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

3.8. Quando il committente è altro rispetto al destinatario dell’intervento di Coaching, il Coach è tenuto a chiarire con le parti in causa natura, modalità e finalità dell’intervento.

4.RAPPORTI CON I COLLEGHI

4.1. I rapporti tra colleghi sono finalizzati alla creazione ed allo sviluppo di una comunità che persegue la libera e incondizionata circolazione del sapere, delle conoscenze, delle tecniche e delle esperienze concernenti il Coaching.

4.2. Le relazioni tra i Coach saranno rispettose e leali. Sono vietati giudizi denigratori e forme di concorrenza sleale.

4.2. Il Coach si impegna a contribuire allo sviluppo della teoria del coaching comunicando i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche attraverso l’Associazione Italiana Coach.

5.SEGRETO PROFESSIONALE

5.1. Il Coach è tenuto al segreto professionale mantenendo la riservatezza sulle prestazioni, sui loro contenuti anche relativamente all’esistenza della prestazione stessa.

5.2. La raccolta dati sarà conservata e archiviata in conformità alle disposizioni vigenti.

5.3. La rivelazione del segreto professionale è consentita solo con il consenso del Coachee, evitando che ciò violi la riservatezza di altre persone.

5.4. Il Coach deve mettere al corrente il Coachee che la violazione del segreto professionale è obbligatoria se richiesta dalle Autorità in casi di procedura giudiziaria.

5.5. Nel caso di obbligo di testimonianza il Coach limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela del soggetto.

6.RAPPORTI CON LA SOCIETA’

6.1. I rapporti con iscritti ad altre associazioni sono stimolati e improntati alla crescita professionale ed alla lealtà.

6.2. Il coach presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza, competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico ed i clienti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni scelte.

6.3. Nell’attuare forme di pubblicità il coach farà riferimento ai principi espressi nel presente codice etico; il messaggio sarà veritiero, formulato nel rispetto del decoro professionale e conforme alla serietà scientifica.

6.4. Esclusivamente i Soci dell’Associazione Italiana Coach, come da elenco aggiornato annualmente, sono autorizzati a pubblicizzare la loro iscrizione all’Associazione stessa mediante l’utilizzo del logo dell’Associazione, fornito al momento dell’iscrizione, nel rispetto di quanto prescritto da Regolamento dedicato all’utilizzo del logo e nome dell’Associazione.

Nessuno, non iscritto all’Associazione Italiana Coach e/o non in regola con il pagamento della quota di associazione annuale, può utilizzare, in alcuna forma ed in alcun luogo, il logo dell’Associazione Italiana Coach nelle sue interazioni col pubblico, pena la diffida ufficiale dell’Associazione, l’inserimento della diffida stessa sul sito dell’Associazione ed altre azioni legali che il Consiglio Direttivo ritenga intraprendere, a tutela del buon nome dell’Associazione e della buonafede del Pubblico, per far cessare l’uso abusivo del logo Associazione Italiana Coach, fatte salve eventuali ulteriori azioni di risarcimento danni.

6.5. Solo le scuole con corsi riconosciuti dall’Associazione Italiana Coach, sino a rinuncia, decadenza o revoca da parte del Consiglio Direttivo, possono utilizzare nome e logo dell’Associazione Italiana Coach nel rispetto di quanto prescritto dallo specifico Regolamento sul riconoscimento corsi.

6.6. In casi di violazione di quanto prescritto al presente articolo, l’abuso del nome e logo associativo o la millantata appartenenza all’associazione presso il pubblico, costituiscono, ai sensi l’art. 27 del D. lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (codice del consumo), pratica commerciale scorretta, sanzionabile dalle Autorità competenti. In caso di abuso del nome e logo associativo, l’Associazione Italiana Coach si riserva, comunque, di intraprendere tutte le azioni necessarie a propria tutela e a tutela dei propri soci.

7.FORMAZIONE DEI COACH

7.1. Il Coach è quel professionista che ha frequentato un corso di formazione teorica e pratica con un numero di ore minimo (determinato di anno in anno dal consiglio direttivo) dedicate esclusivamente al Coaching, e che possiede gli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto.

7.2. La frequenza di corsi di Coaching riconosciuti dall’Associazione Italiana Coach erogati da Coach ad essa associati, nel rispetto del Regolamento dedicato al riconoscimento dei corsi che prevede il conseguimento del relativo attestato con l’indicazione che il corso è riconosciuto dall’Associazione Italiana Coach, assicura l’iscrizione a semplice richiesta e versamento della quota associativa.

7.3. Le scuole, con corsi riconosciuti dall’Associazione Italiana Coach, verificano i requisiti curriculari dei candidati allievi, il livello di apprendimento e crescita degli allievi stessi.

7.4. Le scuole con corsi riconosciuti mantengono con l’Associazione Italiana Coach rapporti improntati a trasparenza e chiarezza.

7.5. Le scuole con corsi riconosciuti forniscono informazioni chiare e complete ai propri studenti, relative ai programmi, all’organizzazione dei corsi. ai loro costi, ai regolamenti interni e alla normativa legislativa in materia.

7.6. L’Associazione Italiana Coach promuove la formazione permanente dei suoi soci, anche attraverso sue proprie specifiche iniziative di formazione.

7.7. I soci dell’Associazione Italiana Coach, in ottemperanza con quanto richiesto dalla legge 4/2013, e in osservanza di quanto approvato in assemblea dei soci, si impegnano a formarsi e aggiornarsi , rispettando le indicazioni emanate dal Consiglio Direttivo nel regolamento della Formazione Permanente.

7.8. L’Associazione Italiana Coach richiede requisiti minimi, determinati dal CD, di professionalità e aggiornamento continuo da parte dei formatori incaricati della formazione permanente.

8.COMISSIONE ETICA INDIPENDENTE

8.1. La “Commissione Etica Indipendente” é composta dai Past President dell’Associazione Italiana Coach e dal Responsabile etica nominato dal Congresso;

8.2. Ha il compito di vigilare sull’osservanza del Codice Etico, dello Statuto e dei Regolamenti interni da parte dell’Associazione e dei soci.

8.3. raccoglie materiale utile per formulare al Consiglio Direttivo proposte di revisione della presente Carta Etica;

8.4. Istruisce e decide i procedimenti disciplinari nei confronti dei soci. Delibera a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Responsabile.

Ricevuta informativa di violazione, la Commissione Etica, forma senza ritardo il fascicolo del procedimento disciplinare e nel termine di gg. 40 svolge l’istruttoria ed emette il relativo provvedimento. Nell’irrogare la sanzione, la Commissione Etica deve attenersi ai principi di graduazione delle sanzioni espressi dall’art. 9.3 della presente carta.

8.5. Il Responsabile Etico cura lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore, al quale i Cittadini Clienti si possono rivolgere per richieste di informazioni e/o eventuali controversie con i professionisti aderenti all’Associazione Italiana Coach. I contatti a cui rivolgersi sono pubblicizzati sul sito dell’Associazione Italiana Coach.

9.SANZIONI DISCIPLINARI

9.1. La Commissione Etica Indipendente, sentito l’interessato, emette il provvedimento disciplinare nei confronti del socio motivandolo.

9.2. In caso di condanna penale dell’associato per reati non colposi che comportino una pena detentiva superiore ai tre anni, la Commissione Etica delibera circa la sanzione disciplinare da irrogare.

9.3. In ragione della gravità del fatto contestato all’associato sottoposto a procedimento, la sanzione disciplinare può essere: il semplice richiamo, la censura scritta, la sospensione e, nei casi più gravi, la radiazione.